La dotazione complessiva del fondo è di Euro 400.000,00.
L’avviso, a valere sulle disponibilità del fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura, mira a compensare i danni materiali e il mancato reddito accaduti tra il 1° novembre 2023 e il 6 novembre 2024 a seguito di:
calamità naturali e/o avversità meteomarine di carattere eccezionale o naufragi;
interventi straordinari di salvataggio in mare.
Possono richiedere la concessione dei contributi:
imprese della pesca ed operatori della pesca artigianale, incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca, relativamente agli eventi occorsi ad imbarcazioni appartenenti nei registri delle imprese di pesca presenti presso le Capitanerie di porto della Sicilia;
equipaggi delle imbarcazioni di cui al punto precedente per il tramite dell’impresa per cui risulta imbarcato;
imprese di acquacoltura per le unità locali operanti in acque marine ed acque interne della Sicilia.
I beneficiari devono avere registrazioni presso la Camera di Commercio e le Capitanerie di Porto della Sicilia, essere in regola con i requisiti di legittimità e non avere superato i limiti degli aiuti “de minimis”.
L’importo massimo riconoscibile per ciascun beneficiario non può in ogni caso superare il limite massimo di Euro 40.000,00 al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Entro il detto limite saranno riconoscibili nella misura massima del 100% gli importi per danni materiali e mancato reddito e fino a concorrenza dell’importo complessivo.
CALAMITA’ NATURALI, EVENTI METEOMARINI ECCEZIONALI E NAUFRAGI
Sono considerati ammissibili ai fini della determinazione del contributo compensativo:
i danni materiali alle imbarcazioni ed agli strumenti di pesca, nonché, per le imprese di acquacoltura, agli impianti produttivi in acqua o a terra;
il mancato reddito per l’impresa e/o per gli equipaggi.
I danni ed il mancato reddito devono essere conseguenti direttamente ed univocamente all’evento calamitoso verificatosi fra il 1° novembre 2024 ed il 6 novembre 2024.
Per le calamità naturali e le avversità meteomarine di carattere eccezionale l’intervento compensativo è ammissibile a condizione che:
l’evento calamitoso sia stato dichiarato e riconosciuto tale ai sensi della vigente normativa dalle competenti autorità pubbliche;
sussista un nesso di causalità fra l’evento calamitoso ed il danno subito dall’impresa.
I danni materiali devono essere determinati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell’evento eccezionale. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità naturale o dell’evento eccezionale, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità naturale o dell’evento eccezionale.
Per i contributi in favore degli equipaggi l’importo considerato ammissibile ai fini della determinazione del contributo è calcolato sulla base delle tabelle retributive del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima applicate al personale incluso nel ruolino di equipaggio o nel ruolo di armamento del mezzo interessato dall’evento calamitoso, limitatamente alla durata della sospensione dell’attività di pesca dello stesso e comunque per un periodo non superiore ad un mese.
INTERVENTI STRAORDINARI DI SALVATAGGIO IN MARE
Sono considerati ammissibili i casi di intervento di salvataggio, in acque territoriali italiane ovvero in acque internazionali del Canale di Sicilia, effettuati da imbarcazioni iscritte nei registri delle imprese di pesca tenuti presso le Capitanerie di porto della Sicilia, su disposizione delle competenti Autorità marittime. Gli interventi di salvataggio devono essersi verificati fra il 1° novembre 2024 ed il 6 novembre 2024.
Sono considerati ammissibili ai fini della determinazione del contributo compensativo, limitatamente ai giorni in cui è stato operato l’intervento di salvataggio e fino alla ripresa dell’attività di pesca:
gli oneri retributivi e contributivi per il personale imbarcato;
il controvalore del carburante impiegato per il raggiungimento del punto di soccorso e fino allo sbarco o al trasbordo delle persone soccorse;
il mancato reddito per l’impresa a seguito della sospensione dell’attività di pesca, determinato forfettariamente nel 30% della somma degli oneri di cui ai due punti precedenti.
La domanda deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it entro il 21 novembre 2024 con oggetto “ART. 39 L.R. SICILIA N. 9/2019 – FONDO DI SOLIDARIETÀ REGIONALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA – RICHIESTA CONTRIBUTO 2024”.
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