Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.
Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali che siano già partecipate da CFI (società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico)
I finanziamenti agevolati:
hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 3 anni;
sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31maggio e il 30 novembre di ogni anno;
sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.
L’agevolazione di cui al presente decreto è concessa ai sensi:
del Regolamento di esenzione e nei limiti delle intensità massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della società cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria, conforme agli obiettivi previsti, alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso Regolamento di esenzione. Qualora la società cooperativa beneficiaria operi in settori esclusi dall’applicazione del Regolamento di esenzione, l’agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti previsti dal Regolamento di esenzione agricoltura ovvero dal Regolamento de minimis pesca;
del pertinente Regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla società cooperativa per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
Le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di società cooperative. Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie;
di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
Le iniziative agevolabili indicate nel primo punto, e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell’Allegato 1 – Spese e iniziative ammissibili
Il sostegno alle esigenze di liquidità aziendale, così come indicato nel secondo punto, può essere concesso:
per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie e che devono essere completati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; in tale fattispecie, il finanziamento è commisurato alle spese ancora da sostenere per il completamento dell’investimento e alle eventuali spese già sostenute e non ancora pagate alla predetta data,
oppure,
per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi.
La richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione potranno essere presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, a partire dal 23 aprile 2021.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
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