MIMIT: credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura - On. Denis Nesci

E’ stato istituito un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive nelle aree della Zona Economica Speciale (ZES) unica nel Mezzogiorno

Il contributo è rivolto alle imprese attive nella produzione primaria agricola, forestale, della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo economico nelle regioni designate.

Sono ammessi al beneficio:

Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli con i segunti requisiti:

agricoltori che nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro;

iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto.

Imprese forestali.

Microimprese, piccole e medie imprese nel settore della pesca e acquacoltura.

indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insedieranno nella ZES unica.

Sono escluse le grandi imprese nel settore della pesca e acquacoltura, le imprese in difficoltà e quelle destinatarie di ordini di recupero per aiuti illegittimi.

I beni strumentali devono essere destinati alle strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Il bando prevede uno stanziamento massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2024. L’erogazione del credito sarà proporzionalmente distribuita in base al totale delle richieste, fino a esaurimento fondi.

Gli investimenti devono avere un valore minimo di 50.000 euro.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli è effettuata nella misura del 65% dei costi ammissibili. L’intensita’ di aiuto puo’ essere aumentata fino all’80% per i seguenti investimenti:

(a) investimenti legati a uno o piu’ obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico o al benessere degli animali;

(b) investimenti da parte di giovani agricoltori.

La determinazione della percentuale del credito d’imposta per le imprese attive nel settore forestale è effettuata, nella misura del 100% dei costi ammissibili.

Ammontare variabile per le imprese della pesca e acquacoltura, nel rispetto delle soglie previste dalle norme comunitarie.

Resta salva la possibilità di riduzione proporzionale delle percentuali, nella misura necessaria a garantire il rispetto dei 40 milioni di euro.

Sono ammissibili le spese per:

Beni materiali strumentali nuovi destinati a strutture nelle aree ZES.

Immobilizzazioni materiali e immateriali, come macchinari, attrezzature e impianti.

Interventi su edifici e terreni, fino a un massimo del 50% del valore dell’investimento.

Gli investimenti devono essere effettuati tra il 16 maggio e il 15 novembre 2024.

Sono finanziabili gli investimenti destinati all’acquisto, anche tramite leasing, di nuovi macchinari, impianti e altre attrezzature da impiegare in strutture produttive già operative o in via di realizzazione sul territorio. Sono inclusi anche l’acquisto di terreni e la costruzione, l’acquisizione o l’ampliamento di immobili funzionali agli investimenti, nel rispetto delle normative UE sugli aiuti di Stato per i settori agricolo, forestale, rurale e ittico.

Gli immobili finanziati devono essere effettivamente utilizzati per l’attività produttiva nella zona designata. Inoltre, il valore di terreni e immobili non deve eccedere il 50% dell’investimento complessivo, salvo altre restrizioni indicate nel decreto.

Costi ammissibili in base al settore:

Settore agricolo: Costi per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per acquisto di macchinari. Il supporto può includere spese per infrastrutture di rete e copertura limitata per terreni.

Settore forestale: Costi per immobili e macchinari per forestazione e agroforestazione, con necessità di valutazione d’impatto ambientale per alcuni investimenti.

Pesca e acquacoltura: Investimenti per ridurre l’impatto ambientale, proteggere le specie e migliorare la sicurezza dei pescatori, incluse attrezzature specifiche, infrastrutture portuali, efficienza energetica e sostenibilità delle operazioni.

Acquacoltura: Investimenti per aumentare la produttività, ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità dell’acqua e la gestione sostenibile, incluse attrezzature e strutture per il riciclo e l’energia rinnovabile.

Il risparmio energetico e il fotovoltaico sono menzionati esclusivamente nella sezione riguardante gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura.

Per ulteriori informazioni sui costi ammissibili per settore è possibile consultare la sezione Approfondimento sui costi ammissibili, al fondo della scheda Muffin.

Le domande di accesso al credito devono essere presentate all’Agenzia delle Entrate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025. Gli interessati devono utilizzare un apposito modulo e rispettare le modalità di trasmissione definite dall’Agenzia.

Le domande verranno accettate fino al raggiungimento del limite di spesa di 40 milioni di euro.

Costi ammissibili per le microimprese, piccole, medie e grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli aiuti destinati alle microimprese, le piccole e medie attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, coprono i seguenti costi ammissibili:

a) costi di costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprieta’ privata situata al di fuori dell’edificio, fermo restando che i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’investimento agevolato;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

Costi ammissibili relativi agli aiuti alla forestazione e all’imboschimento in favore delle imprese attive nel settore forestale.

Gli aiuti ai rimboschimenti possono essere concessi per i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni e’ ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento agevolato;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Costi ammissibili relativi agli aiuti ai sistemi agroforestali in favore delle imprese attive nel settore forestale

Gli aiuti ai sistemi agroforestali sono concessi a copertura dei costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e possono ricomprendere anche le operazioni di investimento.

Gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l’acquisto dei terreni e’ ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;

b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori: a) condizioni pedoclimatiche e ambientali locali; b) specie forestali; c) la necessita’ di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.

Investimenti ammissibili per le piccole-medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Sono ammissibili al credito di imposta, gli investimenti volti a limitare l’impatto della pesca sull’ambiente e ad adeguare la pesca alla protezione delle specie.

Sono agevolabili:

a) investimenti in attrezzature che migliorano la selettività degli attrezzi da pesca con riguardo alla taglia o alla specie;

b) investimenti a bordo o in attrezzature che eliminano i rigetti evitando e riducendo le catture indesiderate di stock commerciali o che riguardano catture indesiderate da sbarcare;

c) investimenti in attrezzature che limitano e, ove possibile, eliminano gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino;

d) investimenti in attrezzature che proteggono gli attrezzi da pesca e le catture da mammiferi e uccelli protetti, a condizione che ciò non pregiudichi la selettività degli attrezzi da pesca e che siano adottate tutte le misure appropriate per evitare lesioni fisiche ai predatori.

L’agevolazione puo’ essere applicata esclusivamente qualora possa essere dimostrato che gli attrezzi da pesca o le altre attrezzature presentano una migliore selettivitaà con riguardo alla taglia o un impatto minore dimostrabile sull’ecosistema e sulle specie non bersaglio rispetto agli attrezzi standard o ad altre attrezzature autorizzate a norma del diritto dell’Unione o del pertinente diritto nazionale.

Investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti per la promozione della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro dei pescatori, purchè:

a) gli investimenti siano a bordo o in singole attrezzature e vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dell’Unione; e

b) gli investimenti non siano a favore di operazioni che aumentano la stazza lorda di un peschereccio.

Per gli investimenti che sono destinati a migliorare la sicurezza per i pescatori, sono ammissibili all’agevolazione l’acquisto e, se del caso, l’installazione degli elementi indicati di seguito:

Dispositivi di salvataggio e galleggiamento: zattere di salvataggio, sganci idrostatici per zattere, radioboe di localizzazione per emergenze, tute di sopravvivenza, giubbotti di salvataggio e salvagenti.

Segnalazione e soccorso: segnali di soccorso, dispositivi lanciasagole e sistemi per il recupero di persone in mare.

Antincendio e rilevazione di pericoli: estintori, coperte antifiamma, rilevatori di incendio e fumo, respiratori, porte tagliafuoco, rilevatori di gas e sistemi di allarme antigas.

Protezione della struttura e delle attrezzature: pompe di sentina con allarmi, apparecchiature per comunicazioni radio e satellitari, porte e boccaporti stagni, protezioni per macchinari come verricelli, corridoi e scale di accesso sicuri.

Illuminazione e visibilità: luci di ricerca e d’emergenza, illuminazione del ponte.

Sistemi di sicurezza: sganci di sicurezza per attrezzi da pesca, videocamere e schermi per la sorveglianza.

Altri elementi di sicurezza: attrezzature aggiuntive per migliorare la sicurezza sul ponte.

Investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, ad eccezione di quelli per la sostituzione o l’ammodernamento dei motori.

L’agevolazione puo’ essere concessa solo per sostenere gli investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresi’ ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività.

I costi ammissibili sono:

a) i costi destinati a migliorare l’idrodinamica dello scafo dell’imbarcazione possono riguardare solo:

investimenti in meccanismi di stabilita’, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilita’;

impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l’attrito;

sistemi di governo dell’imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l’attivita’ di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;

b) i costi destinati al miglioramento del sistema di propulsione dell’imbarcazione possono includere solo i costi relativi all’acquisto e, se del caso, all’installazione degli elementi seguenti:

eliche a efficienza energetica, assi compresi;

catalizzatori;

generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;

elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari;

eliche di prua;

econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; o

investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;

c) i costi relativi ad investimenti in attrezzi da pesca e in altre attrezzature possono includere solo i costi relativi alle seguenti misure:

sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi;

modifiche degli attrezzi da traino; o

investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino;

d) i costi relativi a investimenti destinati alla riduzione dell’energia termica o elettrica possono includere solo:

investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o

investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.

Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca, purchè:

a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilitaà dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;

b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:

i) migliorano le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

ii) facilitano l’osservanza dell’obbligo di sbarcare tutte le catture o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato; o

iii) migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l’ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Aiuti agli investimenti che aumentano la produttivita’ o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti che aumentano la produttivita’ o hanno effetti positivi nel settore dell’acquacoltura, purche’ sostengano:

a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura;

b) la diversificazione della produzione dell’acquacoltura e delle specie allevate;

c) l’ammodernamento delle unita’ di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell’acquacultura;

d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l’acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

e) investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente, nonchè l’uso più efficiente delle risorse;

f) investimenti destinati a migliorare la qualita’ o ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura;

g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l’accumulo di quest’ultimo;

h) la diversificazione del reddito delle imprese dell’acquacoltura tramite lo sviluppo di attivita’ complementari;

i) investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese dell’acquacoltura sull’utilizzo e sulla qualita’ delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualita’ delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

l) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti dell’acquacoltura avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua; o

m) l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese dell’acquacoltura verso fonti rinnovabili di energia.

Gli aiuti di cui alla lettera h), sono concessi alle imprese dell’acquacoltura se le attività complementari rappresentano attività di acquacoltura chiave dell’impresa, compresi il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all’acquacoltura o le attivitaà pedagogiche relative all’acquacoltura.

Gli aiuti possono essere concessi per gli investimenti che aumentano la produzione e/o promuovono l’ammodernamento delle imprese dell’acquacoltura esistenti o per la costruzione di nuove capacità produttive a condizione che lo sviluppo sia coerente con il piano per lo sviluppo delle attività di acquacoltura.

Gli investimenti di cui alla lettera e), comprendono quelli relativi all’uso di mangimi più sostenibili, alla riduzione e alla gestione del rilascio di nutrienti e degli effluenti, alla riduzione delle fuoriuscite, all’uso di sostanze chimiche e medicinali con un impatto minore sull’ambiente, all’adozione di un approccio circolare nella gestione dei rifiuti, allo smaltimento degli attrezzi da acquacoltura o all’uso di attrezzi da acquacoltura biodegradabili per evitare i rifiuti marini, alla gestione dei predatori e a quelli che contribuiscono in modo misurabile al ripristino della biodiversità o alla continuità ecologica.

Investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura

Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti intesi ad aumentare il potenziale dei siti di acquacoltura nel settore dell’acquacoltura, purchè:

a) gli investimenti contribuiscano positivamente allo sviluppo di siti e infrastrutture di acquacoltura e riducano l’impatto ambientale delle operazioni;

b) gli investimenti sostengano il miglioramento e lo sviluppo delle strutture di sostegno e delle infrastrutture necessarie per accrescere il potenziale dei siti di acquacoltura nonchè ridurre l’impatto ambientale negativo dell’acquacoltura, compresi gli investimenti destinati ad azioni di ricomposizione fondiaria, fornitura di energia o gestione delle acque.

I costi ammissibili risultanti direttamente dal progetto possono essere quelli relativi agli investimenti materiali.

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