Le imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) possono fruire del suddetto Credito d’imposta.
Il Credito di imposta può inoltre essere usufruito dalle imprese dei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il modello di comunicazione non può più essere utilizzato per la richiesta di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti realizzati nell’anno 2021 nei comuni del sisma centro, nonché per comunicare eventuali rettifiche o rinunce al predetto credito d’imposta.
Il credito può essere inoltre richiesto per gli investimenti realizzati nelle:
Zone Economiche Speciali (ZES). Le ZES istituite in Italia sono le seguenti: Abruzzo; Calabria; Campania; Ionica interregionale Puglia-Basilicata; Adriatica interregionale Puglia-Molise; Sicilia Orientale; Sicilia Occidentale; Sardegna.
Zone Logistiche Semplificate (ZLS) – l’unica al momento operativa è quella del Porto di Venezia-Rodigino.
Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno può essere fruito da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta.
Possono beneficiare del bonus:
le imprese residenti nel territorio dello Stato;
le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Sono, invece, escluse:
le imprese in difficoltà;
le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
per i crediti d’imposta Sisma, ZES e ZLS sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a:
Euro 3.000.000,00 per le Piccole imprese;
Euro 10.000.000,00 per le Medie imprese;
Euro 15.000.000,00 per le Grandi imprese.
Per le strutture produttive ubicate in Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
45% per le Piccole Imprese;
35% per le Medie Imprese;
25% per le Grandi Imprese.
Per le strutture produttive situate nelle zone della regione Abruzzo designate come zone ex articolo 107.3.c del TFUE, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
30% per le Piccole Imprese;
20% per le Medie Imprese;
10% per le Grandi Imprese.
Sono ammissibili al credito l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria d’imposta, di macchinari, impianti, attrezzature, acquisizione/acquisto di immobili strumentali (tra cui anche l’acquisto della proprietà superficiaria) nuovi destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, facenti parte di un investimento iniziale che rientri nelle seguenti categorie:
realizzazione di un nuovo stabilimento;
ampliamento di uno stabilimento esistente;
diversificazione della produzione di uno stabilimento;
trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, investimenti a favore di una nuova attività economica.
riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquistato.
Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:
dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2023, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2023, per gli investimenti effettuati nelle ZES;
dalla data del DPCM istitutivo della Zona logistica semplificata al 31 dicembre 2023, per gli investimenti effettuati nelle ZLS.
La comunicazione per le spese sostenute nel 2023 potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, tramite il software “CIM23”, che sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia a partire dall’8 giugno 2023. Da questa stessa data – e fino al 31 dicembre 2024 per gli investimenti effettuati nel 2023 – dovrà quindi essere utilizzata la nuova versione del modello, che consentirà alle imprese interessate di inviare le comunicazioni relative ai soli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati a partire dal 1° gennaio 2023. L’aggiornamento si è reso necessario per recepire le recenti novità contenute nella legge di Bilancio 2023.
I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno inviare la comunicazione entro il 31 dicembre 2023 utilizzando il vecchio schema di domanda, presentando all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione, attraverso il software CIM17 nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione presentando il Modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta (codice tributo “6869”). L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle Entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta.
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